Il divorzio dinnanzi all’ufficiale dello stato civile è entrato in vigore l’11 dicembre 2014, da tale data i coniugi possono concludere, innanzi all’ufficiale dello stato civile (Sindaco), un accordo per il divorzio.
I coniugi possono farsi assistere da un avvocato ma non vi è un obbligo. Tale accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni può essere concluso esclusivamente da coniugi senza figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti e non può contenere “patti di trasferimento patrimoniale”, in altri termini, viene esclusa qualsiasi pattuizione economica. (è stato chiarito dal Ministero dell’Interno che se il figlio minorenne non è di entrambi i coniugi ma di uno solo allora è possibile il divorzio davanti l’Ufficiale di S.C., così come accordarsi sull’obbligo di un assegno di mantenimento non rientra tra i patti di traferimento vietati per questa procedura)