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Divorzio Breve

Divorzio Breve

La legge 55 del 6 maggio 2015 (entrtata in vigore il 26 maggio) ha introdotto il divorzio breve. Le tempistiche. Fino a oggi lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio poteva essere chiesto da uno dei coniugi non prima di tre anni di separazione. Con il divorzio breve il termine scende a 12 mesi per la separazione giudiziale e a 6 mesi per quella consensuale, indipendentemente dalla presenza o meno di figli.

Il termine decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale ( o dalla data dell’accordo negoziale o davanti all’Ufficiale di Stato Civile).

Novità, poi, sulla comunione dei beni, che si scioglie quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati o al momento di sottoscrivere la separazione consensuale; prima si realizzava solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

Divorzio Contezioso

Il divorzio constezioso è quello che da sempre si svolge in Tribunale dove una parte sarà attrice e l’altra convenuta e in caso di mancata conciliazione si risolve a grandi linee come un processo ordinario di cognizione.

Divorzio Consensuale

Il divorzio consensuale davanti al Tribunale risulta assolutamente più celere, solitamente, infatti, si conclude in una sola udienza davanti al tribunale in composizione collegiale, e si svolge con le forme del rito camerale.

Negoziazione Assistita

L’accordo di negoziazione assistita deve essere raggiunto con l’assistenza di due avvocati differenti. L’intesa potrà riguardare sia la separazione che il divorzio o la modifica delle condizioni. Essa rappresenta un’alternativa alla via giudiziale consensuale. L’accordo, in quanto titolo esecutivo, deve essere trasmesso al PM che, in caso di assenza di figli, attuerà solo un controllo formale. In presenza di figli, il PM si occuperà di verificare se l’accordo tutela i minori. Se l’esito è negativo, l’accordo viene inviato entro cinque giorni al presidente del Tribunale. Gli avvocati delle parti devono poi trasmettere l’atto all’ufficiale di stato civile del Comune entro 10 giorni

In base alla nuova legge, l’accordo l’intesa potrà essere sottoscritta a distanza di sei mesi dall’accordo di separazione.

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Il divorzio dinnanzi all’ufficiale dello stato civile è entrato in vigore l’11 dicembre 2014, da tale data i coniugi possono concludere, innanzi all’ufficiale dello stato civile (Sindaco), un accordo per il divorzio.

I coniugi possono farsi assistere da un avvocato ma non vi è un obbligo. Tale accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni può essere concluso esclusivamente da coniugi senza figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti e non può contenere “patti di trasferimento patrimoniale”, in altri termini, viene esclusa qualsiasi pattuizione economica. (è stato chiarito dal Ministero dell’Interno che se il figlio minorenne non è di entrambi i coniugi ma di uno solo allora è possibile il divorzio davanti l’Ufficiale di S.C., così come accordarsi sull’obbligo di un assegno di mantenimento non rientra tra i patti di traferimento vietati per questa procedura)